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Accesso civico

ACCESSO CIVICO. L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del D. lgs. n.33/2013. La richiesta, libera e gratuita, deve essere inoltrata mediante l’apposita modulistica disponibile in questa pagina ed indirizzata al Responsabile per la Trasparenza di Acer Bologna, Dott. Giacomo Braga. Se la richiesta è fondata, detto Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale dell’Ente il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l’indirizzo della pagina web). Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale. Il titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale Francesco Nitti.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO. L’istituto dell’Accesso civico “generalizzato” è una delle principati novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha ampiamente modificato e integrato la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs 33/3013. In particolare all’art. 5 comma 2 del d.lgs 33/2013 si stabilisce che “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interesse giuridicamente rilevanti…”. La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Azienda per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso. L’Azienda è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici di Acer Bologna per esprimersi. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. Fermo quanto previsto dall’art.5, comma 3 del d.lgs 33/2013, le richieste posso essere presentate secondo le seguenti modalità:

- all’ indirizzo di posta elettronica ordinaria: info@acerbologna.it;

- all’ indirizzo di posta elettronica certificata: trasparenza.acerbo@pecmail.net

L’ufficio competente per la raccolta delle istanze di accesso e la tenuta del registro degli accessi è l’Ufficio Protocollo che dovrà monitorare il processo di riscontro da effettuarsi di volta in volta da parte delle competenti strutture.

Ultima modifica: 28 maggio 2021 00:28