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Perdita del diritto all'alloggio

Ufficio competente: Divisione gestioni interne - Rispetto regolamenti, risoluzioni contrattuali
Responsabile: Oriana Mazzetti

La decadenza dall'assegnazione (perdita del diritto all'alloggio) è disposta dal Comune territorialmente competente, d'ufficio o su richiesta di Acer, quando quest'ultima abbia accertato fatti che possano essere causa di decadenza dall'assegnazione, anche attraverso organi di Polizia (Polizia Municipale, ecc.). L'assegnatario può opporsi al procedimento presentando al Comune le proprie argomentazioni.

I seguenti fatti determinano la decadenza con la conseguente la risoluzione del contratto di locazione ed il rilascio immediato dell'alloggio da parte dell'assegnatario e del suo nucleo familiare:

  • abbandono dell'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore ai tre mesi;
  • subaffitto e cambiamento della destinazione d'uso;
  • uso dell'alloggio per scopi illeciti o immorali;
  • violazione del regolamento d'uso degli alloggi;
  • gravi danni all'alloggio e alle parti comuni dell'edificio;
  • morosità nel pagamento delle bollette mensili.

In questi altri casi si ha decadenza con automatica disdetta del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio con decorrenza dal 365° giorno successivo alla data della decadenza stessa:

  • perdita dei requisiti prescritti per l'assegnazione;
  • superamento del limite di reddito previsto per la permanenza nell'alloggio;
  • mancata presentazione periodica di informazioni, di documentazione reddituale e degli altri requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio;
  • costruzione sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio o sull'area di pertinenza senza le prescritte autorizzazioni.